Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come rapporto di lavoro.
Esistono due tipi di tirocini:
- i tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
- i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all’indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle “Linee guida in materia di tirocini”.
Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l’impiego, centro di formazione, ecc.) e un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata da un piano formativo. Il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante nominano un tutor ciascuno, che aiuteranno il tirocinante nella stesura del piano formativo, nel suo inserimento nel nuovo contesto, nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche, nel monitoraggio del percorso formativo e nell’attestazione dell’attività svolta. Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo. Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Si segnala che la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 720-726) ha introdotto misure per contrastare gli abusi nell’ambito dello svolgimento dei tirocini extra-curriculari. Infatti, è prevista l’adozione da parte del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Permanente, di un accordo per la definizione di Linee guida, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge stessa, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare l’uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Infine, sono previste sanzioni in caso di violazione delle nuove prescrizioni. In particolare, in caso di mancata corresponsione dell’indennità è prevista a carico del trasgressore una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Peraltro, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di 50 euro per ogni tirocinante coinvolto, per ogni giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità per il tirocinante di richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dalla pronuncia giudiziale.